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Sospensione, rinuncia e ripresa degli studi

Sospensione degli studi
La sospensione è l’interruzione degli studi per un massimo di due anni. Lo studente ordinario può chiedere, in qualsiasi momento, la sospensione degli studi, per gravi motivi sottoposti alla valutazione discrezionale del Coordinatore d’Istituto.
Durante il periodo di sospensione non è consentito svolgere alcun atto di carriera, come ad esempio sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative.
La sospensione degli studi esonera dal pagamento delle tasse accademiche per tutto il periodo in cui essa è in atto. 
Per riprendere gli studi interrotti lo studente dovrà presentare richiesta su apposito modulo, fornito dalle segreterie particolari, durante il periodo delle iscrizioni.

Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile con il quale lo studente cessa la carriera accademica.
La domanda dovrà essere indirizzata al Preside attraverso apposito modulo fornito dalle segreterie particolari.

Ripresa degli studi
La ripresa degli studi dopo un‘interruzione, tranne il caso della sospensione, comporta il pagamento delle tasse accademiche nel frattempo maturate. 
Per coloro che volessero riprendere gli studi dopo cinque anni dall’ultimo esame sostenuto, il Coordinatore d’Istituto elaborerà un piano di studi particolareggiato, tenendo conto degli anni di interruzione, e lo sottoporrà all’approvazione della Commissione per l’ammissione e il riconoscimento degli studi