Riconoscimento dei titoli accademici rilasciati

I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia rilasciati dalla Facoltà Teologica Pugliese sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i concordati e le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme delle singole Università o Istituti Universitari. In Italia l’attuale legislazione vigente (art. 10 co. 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 85 del 10 aprile 1985, Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994 n. 175, pubblicato nella G.U. n. 62 del 16 marzo 1994 e Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019 n. 63, pubblicato nella G.U. n. 160 del 10 luglio 2019) consente il riconoscimento dei titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia, utili per l’esenzione da frequenze o l’abbreviazione di corsi universitari, sempre a discrezione delle Autorità accademiche delle Facoltà civili. Nello specifico, il Baccalaureato viene riconosciuto come Laurea triennale (180 Ects), mentre la Licenza come Laurea magistrale (120 Ects).

Perché avvenga tale riconoscimento lo studente deve presentare domanda, unitamente alla documentazione necessaria, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio IX, il quale, dopo conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale, procederà al riconoscimento. Pertanto, i Diplomi di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in Teologia dovranno essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili.

Gli studenti italiani dovranno:

  1. a) consultare il sito del CIMEA (http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx);
  2. b) recarsi presso l’Ufficio Vidimazioni del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Piazza Pio XII, 3 – Roma – tel. 06 69884167 – e-mail vidimazioni@dce.va) portando l’originale del Diploma e il Diploma Supplement (rilasciati dalla Segreteria generale della nostra Facoltà); il certificato originale di tutti gli esami sostenuti con evidenza dei crediti formativi (Ects); la richiesta del Superiore o del Vescovo della Diocesi competente (solo per i religiosi e i sacerdoti);

c) recarsi presso l’Ufficio Vidimazioni della Segreteria di Stato della Santa Sede (Palazzo Apostolico Vaticano – 06 6988.3438/4438) con il Diploma e il certificato degli esami originali per ottenere l’autentica delle firme;

  1. recarsi presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (per le tariffe e la prenotazione consulta https://ambsantasede.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/ legalizzazioni/) con il Diploma e i certificati originali già vidimati dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dalla Segreteria di Stato vaticana;consegnare i documenti con una domanda in carta semplice, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Equipollenze in Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – centralino 06 58491.

Gli studenti stranieri:

a) dopo aver effettuato le vidimazioni presso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la Segreteria di Stato come su indicato, dovranno recarsi presso l’Ambasciata del proprio Paese di appartenenza presso la Santa Sede oppure presso la Nunziatura Apostolica del Paese stesso;

b) oppure, dopo la vidimazione dei documenti presso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano, potranno recarsi al Consolato della rispettiva nazione.

Per ulteriori informazioni consulta https://www.dce.va/it/educazione/studi-superiori-ecclesiastici/ riconoscimento-delle-qualifiche.html.